Piano :
via Cornelio n. 3-4 Piano Secondo stanza 209
Email:
Personale amministrativo:
SCAGLIA Katia, Cancelliere esperto
Attività: Segreteria - area contabile/amministrativa
Piano: Piano Secondo
Stanza: Stanza 211
Email: katia.scaglia@giustizia.it
Telefono: 0341379522
CORTI Dott.ssa Nazzarena, Cancelliere esperto
Attività: Cancelleria civile
Piano: Piano Secondo
Stanza: Stanza 210
Email: nazzarena.corti@giustizia.it
Telefono: 0341379523
PIRROTTA Dott.ssa Maria Concetta, Assistente Giudiziario
Attività: Cancelleria penale
Piano: Piano Secondo
Stanza: Stanza 203
Email: mariaconcetta.pirrotta@giustizia.it
Telefono: 0341379536
FRIGERIO Marco Luigi, Cancelliere
Attività: Cancelleria civile
Piano: Piano Secondo
Stanza: Stanza 210
Email: marcoluigi.frigerio@giustizia.it
Telefono: 0341379524
MANCUSO Emma, Cancelliere esperto
Attività: Ufficio Recupero Crediti - Cancelleria penale
Piano: Piano Secondo
Stanza: Stanza 204
Email: emma.mancuso@giustizia.it
Telefono: 0341379526
CRUCITTI Alberta Ilenia, Operatore Giudiziario
Attività: Cancelleria Penale
Piano: Piano Secondo
Stanza: Stanza 204
Email: albertailenia.crucitti@giustizia.it
Telefono: 0341379525
BONANOMI Emanuele Giovanni, Cancelliere esperto
Piano: Piano secondo
Stanza: stanza 209
Email: emanuelegiovanni.bonanomi@giustizia.it
Telefono: 0341379521
Prenotazione on-line
> PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ASSEVERAZIONE PERIZIE E TRADUZIONI
> RICHIESTA COPIE CANCELLERIA PENALE
A partire dal 1° gennaio 2026, le richieste copie potranno essere effettuate:
Direttamente presso la Cancelleria, oppure
Tramite email ai seguenti indirizzi:
- depositoattipenali.gdp.lecco@giustiziacert.it
- gdp.lecco@giustizia.it
Copie in formato digitale (invio via email)
- I diritti di copia sono forfettizzati in € 4,00.
- Gli identificativi del versamento PagoPA dovranno essere inviati via email insieme alla richiesta.
Copie in formato cartaceo
I diritti di copia ( da versare telematicamente) vengono quantificati dalla Cancelleria in base al numero di pagine e secondo gli importi previsti dalla tabella vigente.
ATTIVITA' E COMPETENZE
Nel proprio ambito territoriale, il Giudice di Pace è l'ufficio giudiziario costituito da magistrati onorari che esercita la giurisdizione per le cause che rientrano nella sua competenza in materia civile e penale, nonché in materia di violazioni del Codice della strada e di opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie .
Svolge anche una funzione conciliativa in sede non contenziosa senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non siano attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace; negli altri casi ha valore di scrittura privata.
Al Giudice di pace con il D. lgs. 14.9.2004, n. 241, convertito in legge n. 271 del 12.11.2004 , è stata attribuita la competenza in materia di opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto ( D.lgs. 25.07.1998 n. 286, art. 13, comma 8 ), di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore ( D.lgs. 268/98 art. 13, co. 5 bis ), nonché di convalida del provvedimento di trattenimento presso CPT emesso dal Questore ( D.lgs. 268/98 art. 14 ); gli è stata attribuita anche la competenza penale per il reato di ingresso e trattenimento nel territorio dello Stato italiano ( TU n. 286 del 25.7.1998, art. 10 bis ) introdotto dalla Legge 15.7.2009, n. 94 .
ASSEVERAZIONI E PERIZIE
Presso la cancelleria del Giudice di pace si può richiedere, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, l'asseverazione giurata di perizie stragiudiziali o di traduzioni previo appuntamento orario da prenotare sulla home page dell’Ufficio del Giudice di Pace di Lecco nell’apposita Sezione.
Si avvisa che è consentito prenotare un solo appuntamento al giorno per asseverare non più di 5 atti al giorno.
Come si procede
Il perito che ha redatto l’elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere e firmare un apposito verbale dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l’incarico affidatogli. Non esiste una competenza territoriale e il giuramento può essere effettuato in qualunque Tribunale su tutto il territorio nazionale.
Non è necessario che il perito e il traduttore siano iscritti ad apposito albo professionale (che, tra l’altro, per i traduttori non esiste).
La perizia e la traduzione asseverata devono riportare nell’ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del perito e/o del traduttore; la data va riportata anche sul modulo di giuramento.
Regime fiscale
1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (ogni pagina non può avere più di 25 righe), 1 marca da bollo da € 16,00 sul verbale di asseverazione;
per gli allegati : 1 marca da € 2 ogni allegato.
Sono esenti da marche gli atti relativi a:
- separazioni e divorzi
- adozioni
- processo del lavoro
Se la perizia o la traduzione devono essere trasmesse all’estero è necessario legalizzare la firma del cancelliere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale – quarto piano Front-Office.
Documenti
- Documento d’identità del perito o traduttore
- Perizia o Documento (in originale o copia autentica) oggetto di traduzione.
- Normativa di riferimento: art. 5 R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366
ATTO NOTORIO
E' possibile chiedere l'Atto notorio previo appuntamento recandosi presso l'Ufficio del Giudice di Pace - "vecchio" Tribunale di Lecco - "Palazzo Cereghini" , situato in via Francesco Cornelio nr. 3- Lecco
ATTENZIONE: in caso di utenza residente fuori provincia, per la redazione degli atti notori, l'ufficio potrà ricevere complessivamente non più di 10 prenotazioni all'anno (Si veda ordine di servizio n. 1/2026).
RICORSO CONTRO LE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Al giudice di pace si può presentare opposizione per molte sanzioni amministrative in contestazione di importi inferiori a € 15.493,71. Per le violazioni al codice della strada il giudice di pace ha competenza esclusiva che prescinde dal valore.
Nel caso di ricorso contro le sanzioni per infrazione al codice della strada si può presentare:
1. ricorso avverso la multa per infrazione al codice della strada (in alternativa alla presentazione del ricorso al Prefetto)
a) si può presentare ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione amministrativa
b) oppure avverso la cartella esattoriale che viene inviata quando la multa non viene pagata. Il ricorso può essere presentato solo per vizi della cartella. L’importo della sanzione contenuto nella cartella è raddoppiato.
2. ricorso avverso l’ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per una multa.
Chi ha già pagato non può più fare ricorso.
Non si può fare ricorso solo avverso la decurtazione dei punti sulla patente.
E’ opportuno che il ricorrente trasmetta comunque copia del ricorso anche all’organo di polizia, riportato nell'intestazione del verbale, che ha emesso la contravvenzione per interrompere ogni procedura avviata dal verbale fino alla decisione sul ricorso.
Non si può presentare ricorso avverso l'avviso di violazione (la multa lasciata sul parabrezza). Occorre attendere la notifica del verbale per poter presentare ricorso.
Di norma se è stata applicata anche una sanzione accessoria (es. sospensione patente, etc..) non si può fare ricorso solo contro questa sanzione, ma si deve necessariamente contestare il verbale nel suo insieme.
- Il ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento della violazione va presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa su strada, o dalla data notifica della multa.
- Il ricorso avverso la cartella esattoriale va presentato entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Il ricorso avverso la cartella esattoriale può essere presentato solo per errori materiali della cartella o per vizi di notifica, e non può essere proposto per contestare nel merito il verbale.
Non è necessaria l'assistenza di un avvocato.
Il ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato obbligatorio per poter procedere all'iscrizione.
Il giudice accoglie il ricorso oppure può accoglierlo solo in parte.
Se il giudice respinge il ricorso può porre a carico del ricorrente, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
La sentenza è appellabile in Tribunale.
- OSA – RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA – INFORMATIVA
- fac simile RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
- Vademecum pagamento online Contributo Unificato, diritti e spese
SEDE DEL GIUDICE DI PACE
La sede del Giudice di Pace è attualmente collocata in Via Cornelio 3/4 presso il "Palazzo Cereghini" - 23900 Lecco
UDIENZE CIVILI
Martedì, mercoledì e giovedì con inizio alle ore 9,30
UDIENZE PENALI
Lunedì e Venerdì dalle ore 09:00
Amministrazione Trasparente - SIGEG – Adempimento Anac Legge 190/2012
Comuni di competenza
Allegati:
Avvisi:
