Cos'è/cosa servire
Chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale per la formazione, rettifica, correzione, ricostruzione degli atti dello stato civile, anche ricevuti da autorità straniere, nonché per la cancellazione di un atto indebitamente registrato o trascritto.
Il procedimento può essere altresì promosso in ogni tempo dal Procuratore della Repubblica.
Lo stesso ricorso deve essere proposto anche da parte di chi vuole opporsi al rifiuto dell'Ufficiale di stato civile di ricevere e trascrivere in tutto o in parte una dichiarazione o un atto o di eseguire un'annotazione o altro adempimento.
Normativa
"Nuovo Ordinamento Stato Civile"
Chi può richiederla
La parte interessata , il Comune presso il quale l'atto è iscritto o trascritto, il Procuratore della Repubblica .
Competenza
Il Tribunale competente è quello del luogo in cui si trova l'Ufficio di stato civile presso il quale l'atto deve iscriversi o trascriversi o presso il quale l'atto è registrato.
Come si svolge il procedimento
La cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero attraverso il quale l'utente, collegandosi al Portale Telematico del Ministero della Giustizia ( Consultazione pubblica dei registri), può seguire l'iter del procedimento.
Il Tribunale può assumere informazioni, acquisire documenti e convocare, ove ritenuto necessario, l'Ufficiale di stato civile; , provvede comunque sulla domanda in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il PM e gli interessati e, ove trattasi di atto riguardante un minore, il Giudice Tutelare.
Avverso il decreto può essere proposto reclamo alla Corte di Appello nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, se reso nei confronti di una sola parte, ovvero dalla notifica, se reso nei confronti di più parti
Una volta decorsi i termini per proporre reclamo, il cancellier trasmette d'ufficio allo stato civile competente copia del decreto.
Cosa serve
Costi
Esente da contributo unificato.
Marca da Euro € 27,00 per diritti forfettizzati.
Modulistica