LA RIABILITAZIONE DAI PROTESTI
Cos'è/cosa servire
La riabilitazione è un provvedimento che serve a “ cancellare ” il protestato levato a seguito del mancato pagamento di una cambiale o di un assegno bancario. Per effetto della riabilitazione, il protestato si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Chi può richiederla
Il debitore che abbia adempiuto l'obbligazione di cui al titolo protestato, che abbia cioè pagato l'importo dallo stesso portato oltre agli interessi e alle spese, quando sia subito trascorso un anno dal levato protestato e purché in quel lasso di tempo non abbia subito ulteriori protestati
Competenza
La domanda va proposta al Presidente del Tribunale competente in base al luogo di residenza del soggetto protestato
Cosa serve
Come si svolge il procedimento
Il soggetto interessato ad ottenere la riabilitazione deve depositare apposita istanza, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e alla documentazione giustificativa, nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione (orari di apertura della cancelleria), previo appuntamento da prenotare online al link presente sulla HOMEPAGE, selezionando cancelleria Volontaria Giurisdizione (oppure qui).
Se richiedere la riabilitazione è una società, l'istanza deve essere proposta dal suo rappresentante legale (anche in proprio, se trattasi di società di persone).
La cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero attraverso il quale è possibile seguire lo stato del proprio procedimento ( scaricando l'app Giustizia Civile dal proprio store ( Goolge - Apple )), inserendo il numero di iscrizione a ruolo del fascicolo, consegnata dalla cancelleria al momento del deposito dell'istanza, seguendo il percorso: Corte d'Appello di Milano-Tribunale di Lecco-Volontaria Giurisdizione-N° RG Procedimento).
Il Presidente del Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, accoglie l'istanza proposta e concede la riabilitazione. In caso di documentazione incompleta o in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, invita il ricorrente ad integrare la documentazione prodotta oppure rigetta il ricorso.
Avverso il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di riabilitazione è possibile proporre opposizione avanti la Corte di Appello competente entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di diniego o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione nel Bollettino dei protesti cambiari
Per i soli protestati levati nella Provincia di Lecco:
L'utente, trascorso qualche giorno dall'emissione del provvedimento, dovrà recarsi presso la Camera di Commercio di Lecco per richiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti
Per i protesti levati al di fuori della Provincia di Lecco:
NB Decorso il termine di 5 anni dal protesto questo viene comunque cancellato dal Bollettino dei protesti.
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